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Contratti e accordi tra amministrazioni
pubbliche
Pubblichiamo
una determinazione dell’Autorità di Vigilanza sui contratti di lavori pubblici
che torna sul tema dell’interpretazione dell’art. 34 del D.lgs. n. 163/2006.
AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI
PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE -
DETERMINAZIONE 20 ottobre 2010 n. 7
(in G.U. n. 255 del 30 ottobre
2010) –
Questioni interpretative concernenti la
disciplina dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 163/2006 relativa ai
soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici. (Determinazione n.
7). (10A13025)
Premessa.
La presente determinazione è volta a
chiarire alcuni dubbi interpretativi attinenti alla disciplina dettata
dall'art. 34 del d.lgs. 163/2006 (nel seguito «Codice»), in particolare alla
possibilità di ammettere alle gare per l'aggiudicazione dei contratti pubblici
soggetti giuridici diversi da quelli ricompresi nell'elenco di cui all'art. 34
del d.lgs. n. 163/2006, quali ad esempio le fondazioni, gli istituti di formazione
o di ricerca, le Università.
La questione riveste carattere generale
e verte sulla legittimità di una interpretazione del citato art. 34 che
consenta la partecipazione alle procedure competitive anche di ulteriori e
diverse tipologie soggettive, indipendentemente dalla loro natura giuridica.
Tale problematica è stata già
affrontata dall'Autorità in atti specifici, quali delibere e pareri di
precontenzioso (si veda la deliberazione n. 119 del 2007, il parere n. 127 del
2008); appare pertanto opportuno fornire indicazioni applicative di carattere
generale, anche alla luce della recente giurisprudenza comunitaria in materia
(sentenza 23 dicembre 2009 C-305/08). 1. Interpretazione dell'art. 34 del
Codice.
Il citato art. 34 del Codice ammette
alle gare d'appalto di lavori, servizi e forniture gli imprenditori
individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative, i
consorzi, nonchè i soggetti che abbiano stipulato il contratto GEIE, gli
operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente
alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. La disposizione del Codice si
limita, quindi, ad individuare un elenco di soggetti affidatari dei contratti
pubblici, recependo pressochè letteralmente la previsione contenuta nell'art.
10, comma 1, della previgente legge 11 febbraio 1994, n. 109 relativa ai soli
appalti di lavori.
L'art. 3, comma 6, del Codice definisce
il soggetto affidatario di contratti pubblici quale «operatore economico»:
termine, questo, che include «l'imprenditore, il fornitore e il prestatore di
servizi o un raggruppamento o consorzio di essi» (comma 22 del medesimo
articolo), affiancando dunque alla figura dell'imprenditore anche quelle del
fornitore e del prestatore di servizi. Comune denominatore di tutte le figure
contemplate dall'art. 34 è, senza dubbio, la nozione di impresa intesa come
esercizio professionale di un'attività economica.
La nozione di «operatore economico» in
ambito europeo è molto ampia e tende ad abbracciare tutta la gamma dei soggetti
che potenzialmente possono prender parte ad una pubblica gara: l'art. 1, comma
8 della direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle
procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di
servizi, dopo aver definito gli appalti pubblici come contratti a titolo
oneroso stipulati per iscritto tra uno o più operatori economici ed una o più
amministrazioni aggiudicatrici, designa, con i termini «imprenditore»
«fornitore» e «prestatore di servizi», una persona fisica o giuridica, o un
ente pubblico, o un raggruppamento di tali persone e/o enti che «offra sul
mercato», rispettivamente, la realizzazione di lavori e/o opere, prodotti e
servizi; la stessa disposizione specifica, poi, che il termine «operatore economico»
comprende l'imprenditore, il fornitore ed il prestatore di servizi ed è
utilizzato allo scopo dichiarato di semplificare il testo normativo.
In ambito italiano, la definizione
comunitaria di «operatore economico» trova riscontro nell'art. 3 del Codice che
prevede, al comma 22, che il termine di «operatore economico» comprende
l'imprenditore, il fornitore ed il prestatore di servizi o un raggruppamento o
un consorzio tra gli stessi, mentre, al comma 19, specifica che i termini
«imprenditore», «fornitore» e «prestatore di servizi» designano una persona
fisica o giuridica o un ente senza personalità giuridica, compreso il gruppo
europeo di interesse economico (GEIE), che offra gli mercato la realizzazione
di lavori o opere, la fornitura di prodotti e la prestazione di servizi.
Quindi, da un primo esame comparativo,
le disposizioni dei due ordinamenti giuridici sembrerebbero perfettamente
allineate.
Tuttavia, il legislatore nazionale
introduce nel Codice, riproponendo il contenuto dell'art. 10, comma 1, della
legge n. 109/94, l'art. 34, rubricato «soggetti a cui possono essere affidati i
contratti pubblici»; in esso è previsto un elenco di soggetti ammessi a
partecipare alle gare per l'affidamento di commesse pubbliche. Un primo
problema, che l'articolo pone, è relativo alla natura, tassativa o meno,
dell'elenco contenuto; un secondo, ma strettamente connesso al primo, è legato
al significato attribuito al termine imprenditore espressamente utilizzato.
Se l'imprenditore cui fa riferimento
l'art. 34 è solo quello disciplinato dall'art. 2082 del codice civile (chi
esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della
produzione e dello scambio di beni e servizi), si comprende che si è di fronte
ad un concetto più ristretto rispetto a quello abbracciato dalla normativa
comunitaria secondo la quale è imprenditore la persona fisica o giuridica o
l'ente pubblico o il raggruppamento di tali persone e/o enti che offra sul
mercato la realizzazione di lavori e/o opere.
Del resto, a riguardo, è opportuno
rammentare che, nel contesto della procedura di infrazione aperta nei confronti
dell'Italia per alcune delle disposizioni contenute nel Codice (poi chiusa in
seguito all'adozione del d.lgs. 11 settembre 2008, n. 152 cosiddetto «terzo
correttivo»), la Commissione europea ha evidenziato che le direttive in materia
di appalti pubblici non consentono di restringere la possibilità di partecipare
alle gare ad alcune categorie di operatori, escludendone altre. Tale rilievo è,
poi, sfociato nell'intervento additivo della lettera f-bis al capoverso
dell'art. 34 del Codice, che permette la partecipazione alle gare degli
«operatori economici, ai sensi dell'art. 3, comma 22, stabiliti in altri Stati
membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi
Paesi».
La giurisprudenza è stata chiamata più
volte a pronunciarsi sull'evidenziata divergenza tra le citate disposizioni
nazionali che, testualmente interpretate, circoscrivono la partecipazione alle
procedure di affidamento dei contratti pubblici alle sole società commerciali
(escludendo società semplici, associazioni, enti pubblici, ecc..) e
l'impostazione sostanziale ed oggettiva del diritto comunitario, estranea a
queste distinzioni. Sulla questione, sono emerse posizioni non univoche. I
dubbi erano diretti non tanto verso gli enti pubblici economici che hanno
natura ed a volte anche struttura imprenditoriale, quanto sugli enti pubblici
non economici a cui è difficile attribuire il carattere dell'imprenditorialità
e la cui partecipazione alle gare è suscettibile di alterare la par condicio,
creando una distorsione dei meccanismi concorrenziali, atteso il sistema di
contribuzione e vantaggi di cui l'ente pubblico gode.
A fianco di un orientamento restrittivo
(cfr. Tar Campania, Napoli, Sez. I, 12 giugno 2002, n. 3411), ne è emerso un
altro che, partendo dalla considerazione per cui un'opzione pregiudizialmente
ostile alla partecipazione alle gare di soggetti pubblici mal si concilierebbe
con il principio che riconosce agli enti pubblici piena autonomia negoziale, -
la circostanza di essere beneficiari di contribuzioni pubbliche non è di per sè
ostativa alla partecipazione a gare pubbliche, sempre che si tratti di
contribuzioni conseguite nel rispetto della disciplina comunitaria di riferimento
(ne è prova il fatto che le imprese private beneficiarie di aiuti finanziari
pubblici possono prender parte a gare pubbliche) - esclude un'incompatibilità
in astratto e ritiene che la questione vada affrontata in concreto, verificando
caso per caso (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 29 luglio 2003, n. 4327; Cons. Stato
sez. V1 16/6/2009 n. 3897) la compatibilità delle finalità istituzionali
proprie dell'ente che intende prender parte alla selezione con l'attività
oggetto della prestazione dedotta nell'appalto da affidare.
L'Autorità ha avuto occasione di
pronunciarsi sull'argomento con la deliberazione n. 119 del 18 aprile 2007; in
essa, esaminando i soggetti che ai sensi dell'art. 34 del Codice possono
partecipare ad una gara pubblica, notava che il comune denominatore degli
stessi era rappresentato dall'esercizio professionale di un'attività economica.
Ciò aveva indotto l'Autorità a concludere nel senso che le Università, non
possedendo tale requisito, non potessero essere ammesse alle procedure per
l'affidamento di contratti pubblici, a meno che le stesse non costituissero
apposite società, sulla base dell'autonomia loro riconosciuta dalla legge 9
maggio 1989, n. 168. Anche per gli Istituti di ricerca l'Autorità riteneva
necessario procedere ad una verifica caso per caso degli statuti dei singoli
enti al fine di valutare gli scopi istituzionali che gli stessi erano chiamati
a perseguire.
Più recentemente, l'Autorità, alla luce
della giurisprudenza nazionale e comunitaria, è tornata sulla questione,
affrontando, in linea generale, con il parere n. 127 del 23 aprile 2008, il
problema della possibilità di partecipazione alle gare d'appalto di soggetti
giuridici diversi da quelli indicati nell'elenco dell'art. 34 del Codice,
quali, nel caso di specie, fondazioni, istituti di formazione o di ricerca. In
detto parere, si è ricordato che, per il diritto comunitario, la nozione di
impresa comprende qualsiasi ente che esercita un'attività economica consistente
nell'offerta di beni e servizi su un determinato mercato, a prescindere dallo
status giuridico di detta entità e dalle sue modalità di finanziamento (cfr. da
ultimo, in tal senso, Corte di giustizia CE, sentenza 26 marzo 2009, causa
C-113/07P, Selex Sistemi Integrati/ Commissione e Eurocontrol). Si tratta,
quindi, di una nozione dai confini ampi, che prescindono da una particolare
formula organizzativa e dalla necessità di perseguire finalità di lucro (cfr.
sul punto le conclusioni dell'Avvocato generale Jacobs presentate il 1°
dicembre 2005 nella causa C-5/05, decisa con sentenza della Corte di giustizia
CE 23 novembre 2006, Joustra nonchè la sentenza della Corte di giustizia CE 29
novembre 2007, causa C-119/06, Commissione/Italia).
Per quanto concerne gli enti pubblici
non economici, quali gli enti di ricerca CNR, FORMEZ, CENSIS e IFOA, l'Autorità
ha esaminato il rischio di alterazione della par conditio tra i partecipanti e
il possibile effetto distorsivo della concorrenza, atteso il particolare regime
di agevolazioni finanziarie di cui godono i predetti enti e la conseguente
posizione di vantaggio rispetto ad altri soggetti che forniscono i medesimi
servizi nell'esercizio dell'attività di impresa, dovendo sopportare
integralmente i relativi costi.
In proposito, va sottolineato che la
Corte di giustizia CE ha già avuto modo di precisare che gli enti pubblici che
beneficiano di sovvenzioni erogate dallo Stato, che consentono loro di
presentare offerte a prezzi notevolmente inferiori a quelli degli altri
offerenti non sovvenzionati, sono espressamente autorizzati dalla direttiva a
partecipare a procedure per l'aggiudicazione di appalti pubblici (sentenza 7
dicembre 2000, causa C-94/99, ARGE).
Alla luce delle considerazioni esposte,
l'Autorità, nel citato parere n. 127/2008, ha concluso, che gli enti pubblici
non economici possono partecipare a quelle gare che abbiano ad oggetto
prestazioni corrispondenti ai loro fini istituzionali, con la conseguente
necessità di operare una verifica in concreto dello statuto al fine di valutare
la conformità delle prestazioni oggetto dell'appalto agli scopi istituzionali
dell'ente, optando per un'interpretazione che non riconosce carattere tassativo
all'art. 34 del Codice.
In tale contesto è intervenuta la Corte
di Giustizia che il 23 dicembre 2009 si è pronunciata sulla causa C-305/08
relativa alla questione rimessale in via pregiudiziale dal Consiglio di Stato,
con il parere n. 167/2008.
Nell'ordinanza di rimessione, il
Consiglio di Stato, oltre a riportare le menzionate posizioni della
giurisprudenza e dell'Autorità, evidenziava il rischio per la concorrenza nel
mercato dei contratti pubblici derivante dalla partecipazione delle Università
che godono di una posizione «di privilegio che gli garantirebbe una sicurezza
economica attraverso finanziamenti pubblici costanti e prevedibili di cui gli
altri operatori economici non possono beneficiare».
La Corte, pur riconoscendo che, in
talune circostanze particolari, l'amministrazione aggiudicatrice ha l'obbligo,
o quanto meno la facoltà, di prendere in considerazione l'esistenza di aiuti non
compatibili con il Trattato, al fine eventualmente di escludere gli offerenti
che ne beneficiano, ha affermato che «le disposizioni della direttiva 2004/18,
ed in particolare quelle di cui al suo art. 1, numeri 2, lettera a), e 8, primo
e secondo comma, che si riferiscono alla nozione di "operatore
economico", devono essere interpretate nel senso che consentono a soggetti
che non perseguono un preminente scopo di lucro, non dispongono della struttura
organizzativa di un'impresa e non assicurano una presenza regolare sul mercato,
quali le università e gli istituti di ricerca nonchè i raggruppamenti
costituiti da università e amministrazioni pubbliche, di partecipare ad un
appalto pubblico di servizi».
Infatti, ribadendo quanto affermato in
alcuni precedenti, la Corte ricorda che è ammesso a presentare un'offerta o a
candidarsi qualsiasi soggetto o ente che, considerati i requisiti indicati in
un bando di gara, si reputi idoneo a garantire l'esecuzione di detto appalto,
in modo diretto oppure facendo ricorso al subappalto, indipendentemente dal
fatto di essere un soggetto di diritto privato o di diritto pubblico e di
essere attivo sul mercato in modo sistematico oppure soltanto occasionale, o,
ancora, dal fatto di essere sovvenzionato tramite fondi pubblici o meno.
L'effettiva capacità di detto ente di soddisfare i requisiti posti dal bando di
gara deve essere valutata durante una fase ulteriore della procedura, in
applicazione dei criteri previsti agli articoli 44-52 della direttiva 2004/18
(cfr. sentenze 18 dicembre 2007, causa C-357/06, Frigerio Luigi & Co, 12
luglio 2001, causa C-399/98, Ordine degli Architetti, 7 dicembre 2000, causa
C-94/99).
La Corte, poi, richiamando l'art. 4, n.
l, della direttiva 2004/18/CE, precisa che gli Stati membri possono decidere
liberamente se autorizzare o meno determinati soggetti, quali le università e
gli istituti di ricerca, non aventi finalità di lucro, ma volti principalmente
alla didattica e alla ricerca, ad operare sul mercato in funzione della
compatibilità di tali attività con i fini istituzionali e statutari che sono
chiamati a perseguire. Una volta concessa, però, l'autorizzazione, poi, non si
può escludere gli enti in commento dalla partecipazione alle procedure di
aggiudicazione degli appalti pubblici. Pertanto, alla luce dell'attuale
disciplina legislativa, il giudice comunitario conclude che «la direttiva
2004/18 deve essere interpretata nel senso che essa osta all'interpretazione di
una normativa nazionale come quella di cui trattasi nella causa principale che vieti
a soggetti che, come le università e gli istituti di ricerca, non perseguono un
preminente scopo di lucro di partecipare a una procedura di aggiudicazione di
un appalto pubblico, benché siffatti soggetti siano autorizzati dal diritto
nazionale ad offrire sul mercato i servizi oggetto dell'appalto considerato.».
Alla stregua dell'orientamento espresso
dalla Corte di Giustizia con la sentenza in esame, non sembra potersi
affermare, in via generale, l'esistenza di un divieto per gli operatori
pubblici a partecipare alle procedure ad evidenza pubblica. In sostanza, la
definizione comunitaria di impresa non discende da presupposti soggettivi,
quali la pubblicità dell'ente o l'assenza di lucro, ma da elementi puramente
oggettivi quali l'offerta di beni e servizi da scambiare con altri soggetti,
nell'ambito, quindi, di un'attività di impresa che può non essere l'attività
principale dell'organizzazione.
Sebbene, infatti, la risposta al
secondo quesito attribuisca agli Stati membri la facoltà di proibire a determinati
soggetti di offrire alcuni servizi sul mercato, non sono rinvenibili,
attualmente, nell'ordinamento del sistema universitario, norme di tale portata.
Al contrario, la possibilità per le Università di operare sul mercato sarebbe
espressamente prevista dall'art. 7, comma 1, lett. c), della legge 168/1989,
che include, tra le entrate degli atenei, anche i corrispettivi di contratti e
convenzioni, nonchè dall'art. 66, del D.P.R. 382/1980, rubricato «Riordinamento
della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonchè
sperimentazione organizzativa e didattica» che prevede che le Università
possano eseguire attività di ricerca e consulenza, stabilite mediante contratti
e convenzioni con enti pubblici e privati, con l'unico limite della compatibilità
delle suddette attività con lo svolgimento della funzione scientifica e
didattica che per gli Atenei rimane prioritaria.
Resta ferma la necessità di effettuare,
caso per caso, un esame approfondito dello statuto di tali persone giuridiche
al fine di valutare gli scopi istituzionali per cui sono state costituite. In
sostanza, la stazione appaltante deve verificare se gli enti partecipanti alla
gara possano statutariamente svolgere attività di impresa offrendo la fornitura
di beni o la prestazione di servizi sul mercato, pur senza rivestire la forma
societaria (cfr. Cons. Stato sez. VI 16/6/2009 n. 3897).
In altri termini, anche se non
ricompresi nell'elenco di cui all'art. 34 del Codice, qualora i soggetti
giuridici in questione annoverino, tra le attività statutariamente ammesse,
quella di svolgere compiti, aventi rilevanza economica possono, limitatamente
al settore di pertinenza, - e se in possesso dei requisiti richiesti dal
singolo bando di gara - partecipare a procedure di evidenza pubblica per l'affidamento
di contratti aventi ad oggetto servizi compatibili con le rispettive attività
istituzionali.
È opportuno evidenziare, però, che la
Corte pone a fondamento della sentenza anche la considerazione che l'esclusione
delle Università potrebbe portare a considerare «non contratti» gli accordi che
comunque verrebbero conclusi tra tali soggetti e le stazioni appaltanti,
eludendo l'applicazione delle direttive 17/2004/CE e 18/2004/CE.
Appare chiaro, allora, quanto la
pronuncia della Corte abbia spostato il baricentro della questione, fugando
ogni dubbio, sull'impossibilità per le stazioni appaltanti di escludere a
priori, dalla partecipazione alle gare, gli enti pubblici non economici, e le
Università in particolare, solo perchè difettano del requisito dello scopo di
lucro o di un'organizzazione stabile d'impresa, ma nel contempo escludendo che
i contratti conclusi tra amministrazioni aggiudicatrici e organismi che non
agiscono in base ad un preminente scopo di lucro possano non essere considerati
«appalti pubblici» e, pertanto, venir aggiudicati senza il rispetto della
normativa comunitaria e nazionale dettata in materia. 2. Compatibilità con il
diritto comunitario degli accordi con le amministrazioni aggiudicatrici.
La Corte di Giustizia ha ribadito, in
più sentenze (cfr. ad es. sentenza Coditel Brabant; 13 novembre 2008, causa
C-324/07), il principio secondo cui un'amministrazione pubblica può adempiere
ai compiti ad essa attribuiti attraverso moduli organizzativi che non prevedono
il ricorso al mercato esterno per procurarsi le prestazioni di cui necessita,
avendo piena discrezionalità nel decidere di far fronte alle proprie esigenze
attraverso lo strumento della collaborazione con le altre autorità pubbliche. A
ben vedere, quella esposta è la stessa ratio che è alla base dell'esenzione
dall'espletamento della gara nell'ipotesi di utilizzo dell'in house providing
anche in questo caso l'amministrazione opta per una scelta contraria al
processo di outsourcing, stabilendo di affidare l'attività a cui è interessata
ad un altro ente che solo formalmente è distinto dalla propria organizzazione,
ma su cui sostanzialmente essa esercita un controllo analogo a quello che
espleterebbe nei confronti di un proprio servizio e che realizza con essa la
parte più importante della sua attività.
Il giudice comunitario è tornato sul
punto in una recente pronuncia (sentenza del 9 giugno 2009, causa C-480/06)
sancendo la legittimità di un accordo stipulato tra quattro Landkreise tedeschi
e la città di Amburgo, subordinandola, però, al verificarsi di una serie di
presupposti.
In tale contesto viene ribadito che se,
da un lato, il diritto comunitario non impone alle autorità pubbliche di
ricorrere a particolari forme giuridiche per assicurare in comune le loro
funzioni di servizio pubblico, dall'altro, questo tipo di cooperazione non può
«rimettere in questione l'obiettivo principale delle norme comunitarie in
materia di appalti pubblici, vale a dire la libera circolazione dei servizi e
l'apertura alla concorrenza non falsata in tutti gli Stati membri.».
Nel caso specifico, la Corte ha
espresso un giudizio di compatibilità dell'accordo con le norme del diritto
comunitario perchè sussistevano le seguenti condizioni:
l'attuazione della cooperazione è retta
unicamente da considerazioni e prescrizioni connesse al perseguimento di
obiettivi d'interesse pubblico;
viene salvaguardato il principio della
parità di trattamento degli interessati, in modo tale che nessuna impresa
privata è posta in situazione privilegiata rispetto agli altri concorrenti;
la collaborazione tra amministrazioni
non è una costruzione di puro artificio diretta ad eludere le norme in materia
di appalti pubblici;
gli unici movimenti finanziari ammessi
tra gli enti pubblici cooperanti sono quelli corrispondenti al rimborso delle
spese effettivamente sostenute;
tutte le strutture pubbliche coinvolte
svolgono un ruolo attivo, anche se non necessariamente nella stessa misura;
quindi sussiste un'effettiva condivisione di compiti e di responsabilità ben
diversa dalla situazione che si avrebbe in presenza di un contratto a titolo
oneroso in cui solo una parte svolge la prestazione pattuita, mentre l'altra
assume l'impegno della remunerazione;
l'accordo controverso istituisce una
cooperazione tra gli enti locali finalizzata a garantire l'adempimento di una
funzione di servizio pubblico comune agli stessi che, nel caso specifico, è
costituita dallo smaltimento dei rifiuti.
Parallelamente, si ricorda, però, che
la Corte ha dichiarato non conforme al diritto comunitario escludere a priori
dall'applicazione delle norme sugli appalti i rapporti stabiliti tra
amministrazioni pubbliche, indipendentemente dalla loro natura. Ancora più
esplicitamente, nella citata sentenza del 23 dicembre 2009, la Corte ha
chiarito che la normativa comunitaria in materia di appalti pubblici è
applicabile agli accordi a titolo oneroso conclusi tra un'amministrazione
aggiudicatrice ed un'altra amministrazione aggiudicatrice, intendendo con tale
espressione un ente che soddisfa una funzione di interesse generale, avente
carattere non industriale o commerciale e che, quindi, non esercita a titolo
principale un'attività lucrativa sul mercato.
Del resto, un'interpretazione della
normativa comunitaria incline alla massima apertura delle procedure selettive
per l'affidamento di commesse pubbliche a soggetti tradizionalmente esclusi,
come le Università, è perfettamente in linea con l'intento di circoscrivere il
ricorso all'affidamento diretto: si tratta di un «modus operandi» che prima
della pronuncia menzionata poteva trovare una qualche giustificazione nella
considerazione secondo la quale, essendo al mondo della ricerca precluso
all'origine l'accesso al mercato dei contratti pubblici, lo strumento
dell'accordo convenzione-contratto permetteva alla stazione appaltante di
assicurarsi la collaborazione sinergica con un polo di eccellenza, come il
settore universitario, non altrimenti conseguibile. Essendo, però,
profondamente mutata l'interpretazione dell'art. 34 del Codice, la pratica
descritta non ha più ragion d'essere.
La giurisprudenza comunitaria,
pertanto, ritiene legittimo il ricorso a forme di cooperazione
pubblico-pubblico attraverso cui più amministrazioni assumono impegni
reciproci, realizzando congiuntamente le finalità istituzionali affidate loro,
purchè vengano rispettati i presupposti sopra specificati. Anche il Parlamento
Europeo, richiamando gli insegnamenti della Corte di Giustizia, nella
risoluzione del 18 maggio 2010,
ha ribadito la legittimità di forme di collaborazione
pubblico-pubblico che «non rientrino nel campo d'applicazione delle direttive
sugli appalti pubblici, a condizione che siano soddisfatti tutti i seguenti
criteri:
lo scopo del partenariato è
l'esecuzione di un compito di servizio pubblico spettante a tutte le autorità
locali in questione,
il compito è svolto esclusivamente
dalle autorità pubbliche in questione, cioè senza la partecipazione di privati
o imprese private,
l'attività in questione è espletata
essenzialmente per le autorità pubbliche coinvolte.
Sul versante dell'ordinamento
nazionale, la legittimità dell'impiego dello strumento convenzionale è
assicurata dalla previsione contenuta nel primo comma dell'art. 15 della legge
7 agosto 1990, n. 241, secondo cui: «le amministrazioni pubbliche possono
sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in
collaborazione di attività di interesse comune» (cfr. TAR Puglia, Lecce, Sez. 2
febbraio 2010, n. 417 e n. 418 sull'interpretazione dell'art. 90, comma 1,
lett. c del Codice).
Tuttavia, per evitare che la
disposizione possa prestare il fianco ad interpretazioni che si risolvano in
una elusione della normativa sugli appalti pubblici, si ritiene necessario
precisare i limiti che il ricorso alla normativa in commento incontra:
1.
l'accordo deve
regolare la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai
partecipanti, che le parti hanno l'obbligo di perseguire come compito
principale, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli enti
coinvolti;
2. alla base dell'accordo deve esserci
una reale divisione di compiti e responsabilità;
3. i movimenti finanziari tra i
soggetti che sottoscrivono l'accordo devono configurarsi solo come ristoro
delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio
corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno;
4. il ricorso all'accordo non può
interferire con il perseguimento dell'obiettivo principale delle norme
comunitarie in tema di appalti pubblici, ossia la libera circolazione dei
servizi e l'apertura alla concorrenza non falsata negli Stati membri. Pertanto;
la collaborazione tra amministrazioni non può trasformarsi in una costruzione
di puro artificio diretta ad eludere le norme menzionate e gli atti che
approvano l'accordo, nella motivazione, devono dar conto di quanto su esposto.
In riferimento al punto 1, si
sottolinea il fatto che la collaborazione deve avere come finalità la
realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti e
che gli stessi hanno l'obbligo di perseguire come compito principale.
Strettamente correlato al ragionamento
appena svolto è quello relativo al significato da attribuire all'espressione
«per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse
comune» di cui al primo comma dell'art. 15 della legge 241/1990, la cui
formulazione, per quanto generica, sotto il profilo oggettivo pare
circoscrivere, per le pubbliche amministrazioni, la possibilità di stipulare
accordi alle ipotesi in cui occorra disciplinare un'attività che risponde non
solo all'interesse di entrambe le parti, ma che è anche comune. In proposito si
specifica che il citato art. 15 prefigura un modello convenzionale attraverso
il quale le pubbliche amministrazioni coordinano l'esercizio di funzioni
proprie in vista del conseguimento di un risultato comune in modo complementare
e sinergico, ossia in forma di «reciproca collaborazione» e nell'obiettivo
comune di fornire servizi «indistintamente a favore della collettività e
gratuitamente» (cfr. Cassi civ., 13 luglio 2006, n. 15893). Si comprende allora
perchè l'art. 15 in
commento non risulti in contrasto con la normativa a tutela della concorrenza:
nel caso in esame le amministrazioni decidono di provvedere direttamente con
propri mezzi allo svolgimento dell'attività ripartendosi i compiti, il che vale
a dire, trattandosi di una collaborazione, che entrambi i soggetti forniscono
un proprio contributo.
Discorso diverso, invece, nel caso in
cui un ente si procuri il bene di cui necessita per il conseguimento degli
obiettivi assegnati a fronte del pagamento del rispettivo prezzo: in questa
situazione, sia che ci si rivolga ad un privato, sia che ci si rivolga ad un
soggetto pubblico, è difficile sostenere l'applicabilità dello schema della
collaborazione, atteso che si è di fronte ad uno scambio tra prestazioni
corrispettive che risponde alla logica del contratto e che perciò richiede, in
assenza di altre circostanze esimenti, 1' espletamento di una gara pubblica.
Le argomentazioni riportate trovano
riscontro in alcune sentenze del giudice amministrativo (cfr. TAR Puglia,
Lecce, sez. n. 1791 del 21 luglio 2010) secondo cui «difetta l'interesse comune
nell'accordo interamministrativo quando un'amministrazione ha inteso acquisire
da un'altra amministrazione un servizio di proprio esclusivo interesse verso
corrispettivo.... .... La presenza di un corrispettivo è dunque da considerarsi
quale elemento sintomatico della qualificazione dell'accordo alla stregua di
appalto pubblico, da assoggettare alla relativa disciplina secondo le
prescrizioni del codice degli appalti.».
Sulla base di quanto sopra considerato
IL
CONSIGLIO
Ritiene che:
1.
l'elenco
riportato nell'art. 34 del decreto legislativo 163/2006 non è da considerarsi
esaustivo dei soggetti di cui è ammessa la partecipazione alle gare indette per
l'affidamento dei contratti pubblici;
2. gli accordi tra amministrazioni non
possono essere stipulati in contrasto con la normativa comunitaria, in
particolare non devono interferire con il 1perseguimento dell'obiettivo della
libera circolazione dei servizi e dell'apertura del mercato degli appalti
pubblici alla concorrenza, nel rispetto dei principi illustrati nella presente
determinazione.
Il presidente: Brienza
Il relatore: Calandra
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